Decreto Legislativo 28/2010: mediazione finalizzata alla conciliazione

Giovanni Contini | 1 settembre 2011 | Il giornale dell’ingegnere

 

La recente norma che regola la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali costituisce una vera e propria rivoluzione culturale.
Sarà una delle tante norme dai bei principi ma inapplicate?
Dipenderà da noi. Dipenderà da noi cittadini se vorremo evitare gli stress e le incognite delle lunghe vertenze giudiziarie; dipenderà da noi tecnici se sapremo trasmettere ai nostri clienti i vantaggi della procedura conciliativa; dipenderà dai legali se riusciranno a individuare nella mediazione nuove opportunità per meglio assistere le parti in lite; e, perché no, dipenderà anche dai giudici che hanno l’onere di verificare se la procedura è stata correttamente proposta e attivata.
La nuova procedura finalizzata a snellire il contenzioso, il D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e il regolamento introdotto con D.M. del 18 ottobre 2010 n.180, non è un’invenzione italiana.
Nel 2008 è stata emanata una direttiva del Parlamento Europeo (2008/52/CE) alla quale l’Italia, come tutte le altre nazioni dell’Unione, si è dovuta adeguare. con tutte le difficoltà culturali di mettere da parte duemila anni di codici basati sul diritto romano.
Per noi ingegneri, portati dalla professione a risolvere continuamente problemi, è forse più facile percepire le potenzialità di uno strumento semplice e adatto ad ogni situazione.
Dobbiamo però imparare ad usarlo bene, senza pre-giudizi. Chi di noi ha già seguito un corso di formazione per mediatori civili si è reso conto della difficoltà di cambiare mentalità, della difficoltà di “ascoltare” i veri motivi del contendere rispetto ad “accertare” la rispondenza alle norme e “decidere”; chi ha affrontato anche una semplice simulazione della mediazione ha toccato con mano la difficoltà di far incontrare le esigenze delle parti. La norma infatti definisce “mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo”.
La norma definisce anche la «mediazione» come l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa e la «conciliazione» come la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.
Il D. lgs 28/2010 ha introdotto l’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione prima di avviare azioni giudiziarie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Attenzione, ciò non significa che la procedura della mediazione sia attivabile solo per le materie elencate nel decreto.
Nella mediazione, infatti, la volontà delle parti è sovrana e la procedura, se le parti lo vogliono, si può attivare per qualsiasi controversia relativa a diritti disponibili. Imponendo l’obbligatorietà per alcune materie il legislatore ha voluto sottolinearne l’importanza e promuoverne l’uso.
Alcune peculiarità della nuova  procedura sono: la semplicità, la breve durata della procedura, i costi ridotti, i benefici fiscali, la riservatezza e la possibilità di affrontare i veri motivi della controversia.

Semplicità.

Chi vuol attivare la procedura deposita una domanda in carta semplice ad un organismo di mediazione (il sito www.giustizia.it ne riporta che oltre quattrocento), l’organismo designa un “mediatore”, convoca le parti che sono libere di partecipare alla mediazione da sole oppure accompagnate da una persona di fiducia, da un tecnico o da un legale.
Le parti possono chiedere al mediatore di formulare una sua proposta conciliativa. La procedura si può concludere con un accordo, la “conciliazione”, oppure con un verbale di mancato accordo con o senza proposta formulata dal mediatore.

Breve durata della procedura.

Entro quindici giorni dal deposito della domanda le parti si incontrano. Seguono gli incontri col mediatore in sessione congiunta ed in sessione separata ed entro quattro mesi dalla domanda la procedura deve essere conclusa.

Costi ridotti.

I costi della procedura di mediazione sono veramente ridotti. Per gli organismi di mediazione istituzionali le tariffe sono stabilite dalla norma. Per esempio per un valore della lite tra 25.000 e 50.000 euro ogni parte deve versare 600 euro e per valori della lite tra 50.000 e 250.000 euro ciascuna parte avrà una spesa di euro 1.000 oltre  ovviamente al costo dell’eventuale professionista che accompagna la parte.

Benefici fiscali.

L’art. 17 comma 3 del D Lgs 28/2008 stabilisce che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

Riservatezza.

Uno dei grandi vantaggi della mediazione è la riservatezza. La procedura è privata, gli atti e i documenti prodotti durante la procedura non possono essere resi pubblici, né possono essere accessibili da terzi.

Possibilità di affrontare i veri motivi del contendere.

La mediazione offre l’opportunità di far emergere, affrontare e sciogliere i veri motivi di contenzioso. Un esempio spesso richiamato nei corsi sulla mediazione chiarisce meglio di tante parole. Due sorelline litigano perché tutte e due vogliono l’unica arancia rimasta in frigorifero. La nonna propone di dare a ciascuna mezza arancia e le bimbe seguitano a piangere. Tutte e due vogliono l’arancia intera. Allora la nonna chiede alle bimbe perché non basta mezza arancia. La prima bimba vuole l’arancia intera perché deve utilizzare la buccia per fare una torta, l’altra la vuole intera per berne il succo. Saputo ciò la nonna dà a una bimba la buccia e la restante parte dell’arancia all’altra riuscendo, con l’unica arancia, a soddisfare entrambe le nipotine. Per spiegare lo spirito che sta alla base della mediazione, si può anche ricordare che il tribunale fa riferimento al passato, a quanto è avvenuto, e la sentenza spesso ha come risultato quello di sciogliere un legame; la mediazione invece guarda al futuro, tende a risolvere la lite in modo tale da soddisfare le vere esigenze dei contendenti, preservando e rafforzando i loro rapporti. E’ significativo che in tribunale il Giudice conclude il processo con un colpo di martello sul tavolo, mentre il Mediatore conclude la conciliazione con una stretta di mano. La mediazione tende a far si che le parti concludano la procedura con un accordo che soddisfi entrambi (si pensi al mantenimento dei rapporti tra fornitore e cliente oppure tra condomini); la sentenza del tribunale sancisce invece la vittoria di una parte e la sconfitta dell’altra.
E ricordiamoci che Ghandi ha detto: “Dove c’è un perdente, la guerra non è mai finita”. Occorre ora spendere qualche parola sul ruolo degli enti di formazione per mediatori e degli organismi di mediazione.

Enti di formazione.

I docenti dei corsi di formazione per mediatori di estrazione tecnica hanno il difficile compito di sensibilizzare, o meglio scuotere, i discenti per farli uscire dal loro ruolo di decisori, cioè il ruolo di chi per anni è stato chiamato ad esprime un parere seguendo regole generali (si pensi ad esempio al CTU o all’arbitro) per entrare nel ruolo di chi è chiamato a collaborare con le parti affinché trovino una soluzione di loro soddisfazione.
Nell’ambito della mediazione ruotano diverse figure professionali: il mediatore, il comediatore, l’esperto e il professionista che assiste la parte in mediazione.
La formazione, oggi sostanzialmente finalizzata a formare i mediatori, presto diventerà essenziale anche per chi assiste la parte in mediazione.
Acquisito l’attestato, il mediatore ha facoltà di chiedere l’inserimento in non più di cinque organismi di mediazione.

Organismi di mediazione.

Il cittadino che intende attivare una procedura di mediazione deve scegliere l’organismo di mediazione a cui presentare la domanda. Come scegliere? Oltre alle usuali valutazioni di serietà, correttezza, affidabilità, efficienza, specializzazione dei mediatori, ecc. occorre tener presente che ogni organismo di mediazione è dotato di un proprio regolamento.
Per esempio alcuni organismi applicano una riduzione di prezzo se la parte chiamata in mediazione non si presenta, altri organismi obbligano la parte che chiede la mediazione ad essere assistita da un avvocato, ecc. . E’ importante tener presente come l’organismo regola anche la possibilità di formulazione della proposta da parte del mediatore.
Alcuni organismi prevedono che il mediatore faccia la proposta di conciliazione solo su esplicita richiesta delle due parti, altri organismi prevedono che quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione (come previsto dall’art. 11 comma 1 del D lgs 28/2010), ed altri prevedono la possibilità che il mediatore formuli la proposta anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione (come previsto dall’art. 7 comma 2b del DM 18 ottobre 2010 n.180).

Nota finale.

In questi giorni (inizio luglio 2011) è stata annunciata l’emissione di un nuovo decreto con alcune modifiche alle vigenti norme sulla mediazione.
Pertanto non vogliatemene per alcune eventuali informazioni da aggiornare.

 

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